Le imprese che esercitano attività di installazione di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (sia civile che industriale) devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali che si intendono acquisiti con l'individuazione di un responsabile tecnico.
La procedura è altresì soggetta agli adempimenti di cui al novellato art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dall' art. 9, commi 4 e 5 della L. 69/2009 e dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che ha disciplinato i percorsi formativi che abilitano all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER), ha anche introdotto la figura professionale dell'installatore e manutentore straordinario di impianti FER.
I responsabili tecnici di imprese che esercitano attività riconducibili agli impianti energetici elettrici, di riscaldamento e climatizzazione e idrici (lettere "A - C- D" del d.m. 37/2008) alimentati da fonti di energia rinnovabili sono tenuti a depositare alla Camera di Commercio competente per territorio l'attestato conseguito al termine del percorso formativo.
MODALITA' DI DEPOSITO
L'impresa deposita l'attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico (il file dell'attestato deve essere nominato "attestato fer + (c.f. del titolare dell'attestato) + (data dell'attestato) - in formato PDF/A, individuato con il codice C20" utilizzando la procedura ComUnica e trasmettendo un'istanza telematica, cosiddetto modulo intercalare "P", avendo cura di compilare il riquadro relativo alle "abilitazioni professionali" riferito al soggetto titolare dell'attestato, già responsabile tecnico.
Nel modulo "int P" e, più specificamente, nel riquadro delle abilitazioni professionali indica:
- deposito attestato FER conseguito il ------ con scadenza triennale - macrotipologia------------.
A tal proposito, si precisa che, nell'eventualità in cui la dicitura suddetta non possa essere inserita nel riquadro "abilitazioni alle imprese", la stessa deve necessariamente essere riportata nelle note della distinta.
La denuncia r.e.a. di iscrizione del requisito in calce al responsabile tecnico sconta gli usuali diritti di segreteria:
- 18,00 euro per le imprese individuali;
- 30,00 euro per le società .
In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'art. 13 del D.P.R. 43/2012.
Nel registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione, si devono iscrivere i soggetti che svolgono attività di:
La gestione del registro è affidata alle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma.
Per informazioni rivolgersi alla Camera di commercio di Milano all'indirizzo http://www.mi.camcom.it/web/guest/ambiente.
Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 "Attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati a effetto serra" pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012.
Dal 27 marzo 2008 è in vigore il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.".
Rientrano nell'applicazione della norma le imprese che dal 27 marzo 2008 intendono esercitare attività di installazione di:
L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (realizzazione dell'impianto a regola d'arte, utilizzo di materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI, ecc.).
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.
Dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di conformità :
Modalità di deposito delle dichiarazioni di conformitÃ
rilasciate fino al 26 marzo 2008
La dichiarazione deve essere rilasciata in originale e duplice copia. L'impresa installatrice:
modello accompagnatorio deposito dichiarazione di conformità (dimensione 10 Kb)
Modalità di deposito delle dichiarazioni di conformitÃ
rilasciate dal 27 marzo 2008
L'impresa installatrice è tenuta a depositare le dichiarazioni di conformità presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente il comune di competenza.
Per le imprese che richiedono il riconoscimento della qualifica artigiana è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); per maggiori informazioni si rimanda all'articolo Suap: procedure relative alle imprese artigiane, presente nella pagina Requisiti
Istruzioni (dimensione 1,50 Mb) (Per una più facile consultazione si consiglia di utilizzare i segnalibri)
Tabelle livelli contrattuali attività dipendente (dimensione 55,2 Kb)
Segnalazione certificata inizio attività (dimensione 86,0 Kb)
Foglio aggiunto - segnalazione certificato inizio attività (dimensione 25 Kb)
Responsabile tecnico - nomina, aggiunta, sostituzione (dimensione 38 Kb)
Intercalare antimafia (dimensione 26 Kb)
Intercalare antimafia PG/L (dimensione 30 Kb)
Modello per la conformazione della Scia (dimensione 14 Kb)
Per maggiori informazioni è possibile consultare la versione ufficiale del massimario disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it
La valutazione dei requisiti tecnico professionali resta di competenza della Camera di Commercio, pertanto la raccolta è da ritenersi a titolo puramente esemplificativo e non vincolante.
La violazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 da parte delle imprese installatrici comporta l'accertamento di una sanzione amministrativa a carico di ogni legale rappresentante da Euro 516,00 a Euro 5.164,00. La violazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 da parte del committente comporta l'accertamento di una sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00.
La violazione degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 comporta una sanzione amministrativa nella misura da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.
Per informazioni consultare i "Quadri sinottici", quadro Y, disponibili alla pagina Violazioni amministrative
All'impresa di installazione di impianti che, nell'esercizio dell'attività , violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge vengono applicate delle sanzioni disciplinari.
Per informazioni consultare le "Linee guida" disponibili alla pagina Sanzioni disciplinari attività regolamentate.
Ufficio: | Formazione e abilitazioni alle Imprese Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia - Salone Piano Terra (ingresso da Via Benedetto Croce) - oppure presso la sede decentrata di Breno |
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Contatti: | Call Center 199500111 per informazioni su costi e orari del servizio è possibile visitare la pagina call center Modalità di richieste on line collegarsi alla pagina SERVIZIonline posta elettronica certificata (P.E.C.): registroimprese.brescia@bs.legalmail.camcom.it |
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