Con d.lgs. 188/08 è stata affidata alle Camere di commercio la tenuta del registro in esame, ciò al fine di costituire un registro nazionale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono tenuti ad iscriversi i produttori di pile e accumulatori.
Si intende per:
a) "pila" o "accumulatore": una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;
d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Esempi meramente illustrativi delle definizioni di cui sopra lettere c) e f) (dimensione 14,3 KB)
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Sono rifiuti di pile o accumulatori le pile e gli accumulatori di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
L'iscrizione nel registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto 188/08. In tal caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizionetelematica al registro ovvero:
All'interno del registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Maggiori informazioni per l'iscrizione al registro sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo http://www.registropile.it/
Il decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come sopra definiti, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
Solo a seguito di iscrizione a tale registro nazionale i produttori possono immettere sul mercato le pile e gli accumulatori.
È considerato produttore, e quindi tenuto ad iscriversi al registro, chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Per "immissione sul mercato" si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità , compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità .
Pertanto, nella definizione di "produttore" sono compresi:
Devono inoltre iscriversi al registro i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
L'iscrizione al registro avviene esclusivamente per via telematica, con utilizzo del dispositivo di firma digitale (smart card o carta nazionale dei servizi o business key), attraverso il portale italiano al servizio delle imprese all'indirizzo http://www.impresa.gov.it/ .
Per maggiori approfondimenti è possibile visitare la pagina firma digitale.
Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.
All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:
a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
b) indirizzo/i del produttore: codice postale località , via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero fax ed indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità : individualmente o mediante un sistema collettivo;
e) data della domanda di registrazione;
f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;
g) dichiarazione attestante che le dichiarazioni fornite sono veritiere.
Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.
I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l'iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, entro un mese dalla data di modifica, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.
I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nella tabella 1.
TABELLA 1
CATEGORIA
Pile e accumulatori portatili
Accumulatori industriali
Accumulatori veicoli
Al momento non è stato definito un diritto di segreteria ma l'iscrizione è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Tale decreto non è ancora stato emanato.
L'iscrizione al registro comporta, quindi, il versamento di:
1. imposta di bollo pari a 14,62 euro mediante Telemaco Pay;
2. tassa di concessione governativa per un importo pari a 168,00 euro con la seguente modalità :
La procedura da seguire è la seguente:
Il sistema non consente pagamenti successivi della medesima pratica.
La Camera di commercio, verificata la regolarità dei pagamenti, dispone l'inserimento della pratica di iscrizione nel registro dei produttori.
Il numero di iscrizione al registro viene attribuito automaticamente dal sistema informatico e viene comunicato al produttore tramite l'area utilizzata per effettuare l'iscrizione: l'impresa accede alla funzione "Archivio pratiche" e alla voce "Attestato iscrizione" può scaricare l'attestato contenente il numero di iscrizione da riportare sui documenti di trasporto e sulle fatture commerciali.
Le variazioni al registro comportano il versamento, da effettuarsi tramite Telemaco Pay, di:
- imposta di bollo pari a 14,62 euro;
- tassa di concessione governativa: NON DOVUTA.
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