ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE – ART. 2477 C.C.

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE – ART. 2477 C.C.

Si ricorda che l’art. 2477, 2° comma, lettera c) del Codice civile, prevede per le Srl e per le Cooperative tipo Srl l’obbligo di nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico – o del revisore quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Ad oggi vi sono ancora numerose imprese che, soggette all'obbligo di nomina di un organo di controllo o revisore, sono inadempienti. La Camera di Commercio pertanto sollecita tali imprese ad adempiere all'obbligo di legge. Nel caso in cui l'assemblea non provveda entro congruo termine, la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita scheda SARI, disponibile al seguente link: nomina organo di controllo

Ultima modifica
Ven 29 Mar, 2024