Nuove iscrizioni

Soggetti che si iscrivono in corso d'anno
Con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.

 

Le nuove imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno 2024 sono tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, versando i seguenti importi:

 

- Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:

  Importo dovuto Importo da versare
Solo sede € 52,80 € 53,00
Sede + 1 UL € 52,80 + € 10,56 € 63,00
Solo 1 UL € 10,56 € 11,00
Sede + numero “n” UL € 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL) Il totale arrotondato all'unità di euro
Numero “n” UL € 10,56 da moltiplicare per il numero “n” UL Il totale arrotondato all'unità di euro

 

  Importo Sede Importo U.L. (1)
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola € 60,00 € 12,00
Società cooperativa € 120,00 € 24,00
Consorzio € 120,00 € 24,00
Società semplice non agricola € 120,00 € 24,00
Società fra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 96/2001 € 120,00 € 24,00
Società di persone € 120,00 € 24,00
Società di capitali € 120,00 € 24,00
Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria - € 24,00
Nuovo soggetto Rea diverso dalle unità locali € 18,00 -
Sede secondaria di impresa con sede principale all'estero € 66,00 -
Unità locale di impresa con sede principale all'estero - € 66,00

(1) importo unità locali sia di imprese neo iscritte sia di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Trasferimenti sede

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Sanzioni

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, le Camere di commercio sono tenute ad applicare le sanzioni, nei casi di tardato od omesso versamento del diritto annuale, assogettandole alla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie disciplinate dal decreto legislativo 472/97.

Per maggiori informazioni consultare la pagina sanzioni amministrative.