Accesso generalizzato

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, consiste nell diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla C.C.I.A.A., ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo Decreto.

Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere l partecipazione al dibattito pubblico. Pertanto, l’esercizio dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come esercitare l'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere effettuata da chiunque, non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso deicosti documentati di riproduzione).

La richiesta di accesso civico può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici (per riferimenti uffici visitare la sezione Contatti uffici):

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio Affari Generale e Relazioni Esterne;

c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (se l'istanza ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013).

Le istanze possono essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mezzo posta, fax o in via telematica secondo una delle modalità previste dall’art 65 comma 1 del D.lgs. 82/2005:

  1. Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;

  2. Documento analogico sottoscritto con firma autografa ed inviato in via telematica unitamente a copia del documento di identità;

  3. Documento informatico trasmesso dall’istante mediante la propria casella PEC, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

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Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso generalizzato, il Responsabile del procedimento provvede con atto motivato. Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte del controinteressato.

In caso di accoglimento, il Responsabile trasmette al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell’istanza.

In caso di rifiuto, l’atto dovrà essere motivato con riferimento ad uno o più dei casi e limiti previsti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio di Brescia" può essere consultato alla pagina Atti amministrativi generali

Ulteriori informazioni sulla procedura di accesso civico sono reperibili al link della norma:

D.Lgs 33/2013

Ultima modifica
Ven 01 Apr, 2022