Registro imprese

Evoluzione normativa

Istituito nel dicembre 1993 (legge n. 580) e operativo dall'anno 1996, riunifica il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio.

La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. c.c., Legge n.580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come modificata da D.Lgs. n.23/2010; DPR n.581/1995 - Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n.580/1993; DPR n.558/1999 - Regolamento per la semplificazione della disciplina in materia di registro imprese; Legge n.340/2000 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.

Commissione giuridica

Presso la Camera di commercio di Brescia è stata istituita una Commissione giuridica composta dai rappresentanti degli ordini professionali che, dall'anno 2000, collabora con il Registro imprese per la valutazione di casi atipici riguardanti l'iscrizione di atti e/o notizie al Registro imprese e al Repertorio economico amministrativo.

Il risultato del lavoro si è sviluppato in una raccolta di massime commentate. Per poterle consultare è possibile visitare la pagina massime commissione giuridica oppure accedere direttamente al link

 http://www2.bs.camcom.it/admin/ricerca.phtml

Soggetti interessati

L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.

I soggetti tenuti all'iscrizione sono:

  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);

  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);

  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);

  • i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991;

  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);

  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. 218/1995;

  • le società cooperative (art. 2519 c.c.);

  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);

  • le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);

  • i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);

  • le società semplici (art. 2251 c.c.);

  • le società tra avvocati e le società tra i professionisti;

  • le società o gli enti che esercitano attività di direzione, controllo e coordinamento e quelle che vi sono soggette;

  • le imprese sociali;

  • le start-up innovative e gli incubatori certificati di start-up;

  • le PMI Innovative (Piccole e Medie imprese Innovative);

  • alternanza scuola-lavoro;

  • Società Benefit ai sensi dell'art. 1, commi dal 376 al 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015;

  • Società di Mutuo Soccorso ai sensi artt. 23 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, 5 d.lgs 155/2006, d.m. 6 marzo 2013, d.lgs 220/2002, d.m. 23 giugno 2004 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 2/2009.

Le sezioni del Registro Imprese

Formalmente il Registro Imprese è unico, ma di fatto si articola in due sezioni:

  • la sezione ordinaria contenente i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del Codice Civile;

  • nella sezione speciale si devono iscrivere:

• piccoli imprenditori, compresi: agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, addetti all'intermediazione assicurativa, esercizi di vicinato, commercio all'ingrosso, bar, perché assimilabili alle caratteristiche del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.);

• imprenditori agricoli (con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto) (art. 2135 c.c.);

imprese artigiane, individuali e collettive (L. n.443/1985 e L.R. n.7/2012);

• società semplici (D.P.R. n.581/1995);

• soggetti che esercitano attività di direzione o coordinamento di società (art. 2497 bis c.c.);

• società tra avvocati (art.16 D.Lgs. n.96/2001);

• società tra professionisti (D.M. n.34/2013);

• imprese sociali (D.Lgs. n.155/2006);

• società di mutuo soccorso (D.M. 06/03/2013);

start up innovative (L. n.221/2012);

PMI innovative (D.L. n.3/2015);

• imprese che attivano i percorsi di alternanza scuola–lavoro (L. n.107/2015);

• atti di società di capitali depositati in altra lingua comunitaria (art.42 L. n.88/2009).

 

L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti.

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, diversamente dall'iscrizione nella sezione ordinaria dello stesso, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi.

Effetti della pubblicità del Registro Imprese in base agli effetti giuridici che le singole norme attribuiscono all'iscrizione o al deposito degli atti e fatti nel Registro Imprese, la pubblicità si distingue fra:

pubblicità costitutiva: quando l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro Imprese; la pubblicità costitutiva ricorre solo se espressamente prevista dalla norma (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitali);

pubblicità dichiarativa: quando l'atto o il fatto, che già produce di per sé effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dall'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di persone); la mancata iscrizione dell'atto/fatto comporta l'inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza;

pubblicità-notizia: quando l'atto, il fatto o il soggetto iscritto nel Registro Imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel Registro, senza che ne conseguano particolari effetti giuridici; in questo caso la pubblicità nel registro ha solo funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno interesse ad avere conoscenza di determinati fatti.

Iscrizione e deposito atti

Di regola l'iscrizione nel Registro Imprese avviene su domanda dell'interessato.

Nell'eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l'iscrizione viene disposta d'ufficio con provvedimento del Giudice del Registro Imprese.

Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto un Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti.

Le domande di iscrizione e di deposito e per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie e individuali vengono presentate telematicamente, attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), per la presentazione della quale è necessaria la firma digitale mediante il servizio Telemaco che consente, inoltre, il rilascio di certificati e visure per via telematica.

Le società devono trasmettere alla Camera di Commercio i principali documenti relativi alla vita dell'impresa: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci ed elenchi soci, etc..

Il Registro Imprese è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo: per ogni impresa sono, quindi, certificabili sia l'assetto giuridico che i dati economici.

Funzioni dell'ufficio

Le funzioni principali dell'Ufficio Registro delle Imprese sono:

  • la conservazione ed esibizione dei documenti ed atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito presso lo stesso;
  • la ricezione degli atti e delle notizie precedentemente soggetti alla pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC e gli adempimenti conseguenti;
  • il rilascio di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro, di certificati attestanti il deposito di atti e di certificati attestanti la mancanza di iscrizioni;
  • il rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel Registro;
  • la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese;
  • la tenuta del REA ed il rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni.
Ultima modifica
Lun 18 Mar, 2024