CBCR - Comunicazione sulle imposte sul reddito

Dal 4 giugno 2026 nuovo adempimento da presentare al Registro Imprese: Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (Country-by-Country Reporting – CbCR)

Quadro Normativo di Riferimento

In attuazione della Direttiva UE 2021/2101, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128 ha introdotto un nuovo obbligo pubblicitario presso il Registro delle Imprese: la Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (comunicazione CbCR).
La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva e mira a garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.
In particolare, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), sono state formalmente approvate le specifiche tecniche ministeriali (versione 7.09) della modulistica registro imprese, necessarie per la trasmissione telematica di questo adempimento, in vigore dal 4 giugno 2026.

Soggetti interessati (art. 1 D.Lgs n.128/2024 - art. 5-ter D.Lgs n. 139/2015)

L’obbligo si applica esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi

Nello specifico, sono tenute all'adempimento:

  • le società capogruppo,
  • le società autonome,
  • le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
  • le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.

In dettaglio, i soggetti obbligati all'adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015, introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024.

Ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione. 

Modalità di presentazione della comunicazione e regole di invio

La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).

Struttura e Contenuto della Comunicazione (art. 1 D.Lgs n. 128/2024 – art. 5-quinquies D.Lgs n. 139/2015)

Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), redatto in conformità alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952, prodotto esclusivamente nel formato elettronico elaborabile Inline XBRL (iXBRL), con estensione .html o .xhtml e firmato digitalmente (con estensione .p7m).
Il documento CCR deve sempre essere sottoscritto digitalmente dall’amministratore della società, anche nel caso in cui l’istanza/modulistica non sia sottoscritta direttamente dall’amministratore, ma da un soggetto da lui incaricato al deposito al Registro Imprese.

Diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per la presentazione

L’adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari a 60 euro e dell’imposta di bollo prevista per la presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese (65 euro).